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Adeguamento richiesto dalla Regione: rimuovere cooptazione da art. 6

La responsabile dell'istruttoria per la nostra iscrizione ci dice questo riguardo al nostro statuto nuovo:

lo statuto presenta solamente un'irregolarità all'art.6 riguardante la cooptazione effettuata dall'Organo di Amministrazione.

Come da Nota prot. 18244 del 30/11/2021, le associazioni del Terzo settore non possono ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. Si può prevedere che agli amministratori cessati subentrino i primi candidati non eletti in quanto tale disposizione non rientra nella fattispecie della cooptazione (si allega nota per completezza).

Resto a disposizione per fornire ulteriore supporto.

Sarà da adeguarlo ed approvarlo prima di depositarlo.

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