Adeguamento richiesto dalla Regione: rimuovere cooptazione da art. 6
La responsabile dell'istruttoria per la nostra iscrizione ci dice questo riguardo al nostro statuto nuovo:
lo statuto presenta solamente un'irregolarità all'art.6 riguardante la cooptazione effettuata dall'Organo di Amministrazione.
Come da Nota prot. 18244 del 30/11/2021, le associazioni del Terzo settore non possono ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. Si può prevedere che agli amministratori cessati subentrino i primi candidati non eletti in quanto tale disposizione non rientra nella fattispecie della cooptazione (si allega nota per completezza).
Resto a disposizione per fornire ulteriore supporto.
Sarà da adeguarlo ed approvarlo prima di depositarlo.